Art. 19.
(Ambito di applicazione).

      1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge tutti i lavoratori dipendenti della società datrice di lavoro, anche se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o con contratto di lavoro a tempo determinato, ad eccezione dei lavoratori in prova.
      2. Previo consenso delle rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i piani di azionariato dei

 

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dipendenti, di cui all'articolo 20 della presente legge, possono essere estesi anche ai dipendenti delle società controllanti, controllate o collegate, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2349, primo comma, e 2441, ottavo comma, del codice civile.
      3. I prestatori di lavoro che hanno stipulato contratti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, con società abilitate alla somministrazione di manodopera, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono aderire ai piani di azionariato dei dipendenti delle medesime società di somministrazione. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, i contratti collettivi delle società utilizzatrici possono stabilire modalità e criteri per la determinazione della partecipazione dei lavoratori temporanei ai citati piani in funzione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico della società utilizzatrice.
      4. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge sono equiparati ai lavoratori di cui al comma 1 i prestatori di lavoro a progetto, di cui al titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Sono altresì equiparati ai lavoratori di cui al comma 1 i dipendenti a riposo almeno da tre anni.